(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.47)
                           Art. 473-bis.47 
 
                            (Competenza). 
 
  Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o
cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   scioglimento
dell'unione   civile   e   regolamentazione   dell'esercizio    della
responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli  nati  fuori  dal
matrimonio, nonche' per quelle di modifica delle relative condizioni,
e'  competente  il  tribunale  individuato  ai  sensi   dell'articolo
473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori,  e'  competente
il tribunale del  luogo  di  residenza  del  convenuto.  In  caso  di
irreperibilita' o residenza all'estero del convenuto,  e'  competente
il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel  caso  in  cui
l'attore  sia  residente  all'estero,   qualunque   tribunale   della
Repubblica. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".