(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.49)
                           Art. 473-bis.49 
 
(Cumulo di domande di separazione e scioglimento o  cessazione  degli
                   effetti civili del matrimonio). 
 
  Negli atti introduttivi del procedimento di  separazione  personale
le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o  cessazione
degli effetti civili del matrimonio e le domande a  questa  connesse.
Le domande cosi' proposte sono procedibili decorso il termine  a  tal
fine previsto dalla legge, e  previo  passaggio  in  giudicato  della
sentenza che pronuncia la separazione personale. 
 
  Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti
davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In  presenza  di
figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato
ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. 
 
  Se i procedimenti di cui al  secondo  comma  pendono  davanti  allo
stesso giudice, si applica l'articolo 274. 
 
  La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di  cui  al  presente
articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la
decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".