(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.51)
                           Art. 473-bis.51 
 
                (Procedimento su domanda congiunta). 
 
  La domanda congiunta relativa ai procedimenti di  cui  all'articolo
473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza
o di domicilio dell'una o dell'altra parte. 
 
  Il  ricorso  e'  sottoscritto  anche  dalle  parti  e  contiene  le
indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri  1),
2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative  alle  disponibilita'
reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico
delle parti, nonche' le condizioni inerenti alla prole e ai  rapporti
economici. Con il ricorso le parti possono  anche  regolamentare,  in
tutto  o  in  parte,  i  loro  rapporti  patrimoniali.  Se  intendono
avvalersi della facolta' di sostituire l'udienza con il  deposito  di
note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di  non
volersi riconciliare e depositando i documenti  di  cui  all'articolo
473-bis.13, terzo comma. 
 
  A seguito del  deposito,  il  presidente  fissa  l'udienza  per  la
comparizione delle parti davanti al giudice  relatore  e  dispone  la
trasmissione degli atti al pubblico ministero, il  quale  esprime  il
proprio parere  entro  tre  giorni  prima  della  data  dell'udienza.
All'udienza il giudice, sentite le parti  e  preso  atto  della  loro
volonta' di non riconciliarsi, rimette  la  causa  in  decisione.  Il
giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti necessari  e  invitare  le
parti a depositare la documentazione di cui all'articolo  473-bis.12,
terzo comma. 
 
  Il collegio provvede con sentenza con la  quale  omologa  o  prende
atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi  sono  in
contrasto con gli interessi dei figli,  convoca  le  parti  indicando
loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea  soluzione,
rigetta allo stato la domanda. 
 
  In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni  inerenti
all'esercizio della responsabilita'  genitoriale  nei  confronti  dei
figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il
presidente designa il relatore che, acquisito il parere del  pubblico
ministero, riferisce in camera di consiglio. Il  giudice  dispone  la
comparizione personale delle parti quando queste ne  fanno  richiesta
congiunta  o  sono  necessari  chiarimenti  in  merito   alle   nuove
condizioni proposte. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".