(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 480)
                              Art. 480. 
                        (Forma del precetto). 
 
  Il  precetto  consiste  nell'intimazione  di  adempiere   l'obbligo
risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di  dieci
giorni,  salva  l'autorizzazione  di  cui   all'articolo   482,   con
l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione forzata. 
 
  Il precetto deve contenere a pena di nullita'  l'indicazione  delle
parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e'
fatta separatamente, o la trascrizione integrale del  titolo  stesso,
quando e' richiesta dalla legge.  In  quest'ultimo  caso  l'ufficiale
giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare
di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde  esattamente  al
titolo   originale.   ((Il   precetto   deve    altresi'    contenere
l'avvertimento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di
composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice,
porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i
creditori un accordo di composizione della crisi  o  proponendo  agli
stessi un piano del consumatore.)) ((148)) 
 
  Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza  o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede
il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al
precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui  e'  stato
notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso  la
cancelleria del giudice stesso. 
 
  Il precetto deve essere sottoscritto a norma  dell'articolo  125  e
notificato alla parte personalmente a  norma  degli  articoli  137  e
seguenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  7)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f),
numero 1) si applicano a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto".