Art. 630. 
                          Casi di revisione 
 
  1. La revisione puo' essere richiesta: 
    a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto
penale di condanna non possono conciliarsi con  quelli  stabiliti  in
un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o  di  un
giudice speciale; 
    b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno  ritenuto
la sussistenza del reato a carico del condannato  in  conseguenza  di
una sentenza del giudice  civile  o  amministrativo,  successivamente
revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste
dall'articolo 3 ovvero una  delle  questioni  previste  dall'articolo
479; 
    c) se dopo la condanna sono  sopravvenute  o  si  scoprono  nuove
prove che, sole o unite a quelle gia'  valutate,  dimostrano  che  il
condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631; 
    d)  se  e'  dimostrato  che  la  condanna  venne  pronunciata  in
conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o  di  un  altro  fatto
previsto dalla legge come reato. ((187)) 
 
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AGGIORNAMENTO (187) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 113 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 630 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della  sentenza
o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la  riapertura
del processo, quando cio' sia  necessario,  ai  sensi  dell'art.  46,
paragrafo 1,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  per  conformarsi  ad  una
sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".