(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 555)
                              Art. 555. 
                      (Forma del pignoramento). 
 
  Il pignoramento immobiliare si  esegue  mediante  notificazione  al
debitore e successiva trascrizione  di  un  atto  nel  quale  gli  si
indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per
l'individuazione  dell'immobile  ipotecato,  i  beni  e   i   diritti
immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione,  e  gli  si  fa
l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. 
 
  Immediatamente  dopo  la  notificazione   l'ufficiale   giudiziario
consegna copia autentica dell'atto con le  note  di  trascrizione  al
competente ((conservatore dei registri immobiliari)),  che  trascrive
l'atto e gli restituisce una delle note. 
 
  Le attivita' previste nel comma precedente possono essere  compiute
anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario,  se
richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.