Art. 555.
(Forma del pignoramento).
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al
debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si
indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per
l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti
immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa
l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario
consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al
competente ((conservatore dei registri immobiliari)), che trascrive
l'atto e gli restituisce una delle note.
Le attivita' previste nel comma precedente possono essere compiute
anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se
richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.