Art. 568-bis.
(Vendita diretta).
Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima
della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, puo' chiedere
al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta
dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un
prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di
cui all'articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni
d'attuazione del presente codice.
A pena di inammissibilita', unitamente all'istanza di cui al primo
comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto,
nonche' una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.
L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del
debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista
dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui
all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito
dell'offerta medesima.
L'offerta e' irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi
giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma
dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.
A pena di inammissibilita', l'istanza di cui al primo comma non
puo' essere formulata piu' di una volta.
(171) ((173))
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".