(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 568 bis)
                            Art. 568-bis. 
                         (Vendita diretta). 
 
  Il debitore, con istanza depositata non oltre  dieci  giorni  prima
della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, puo'  chiedere
al  giudice  dell'esecuzione   di   disporre   la   vendita   diretta
dell'immobile pignorato o di uno  degli  immobili  pignorati  per  un
prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di  stima  di
cui   all'articolo   173-bis,   terzo   comma,   delle   disposizioni
d'attuazione del presente codice. 
  A pena di inammissibilita', unitamente all'istanza di cui al  primo
comma deve essere depositata in cancelleria  l'offerta  di  acquisto,
nonche' una cauzione non inferiore  al  decimo  del  prezzo  offerto.
L'istanza e l'offerta sono notificate a  cura  dell'offerente  o  del
debitore   almeno   cinque   giorni   prima   dell'udienza   prevista
dall'articolo 569  al  creditore  procedente,  ai  creditori  di  cui
all'articolo  498  e  a  quelli  intervenuti   prima   del   deposito
dell'offerta medesima. 
  L'offerta e'  irrevocabile,  salvo  che  siano  decorsi  centoventi
giorni  dalla  data  del  provvedimento  di  cui  al  secondo   comma
dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta. 
  A pena di inammissibilita', l'istanza di cui  al  primo  comma  non
puo' essere formulata piu' di una volta. 
                                                        (171) ((173)) 
 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".