(CODICE CIVILE-art. 782)
                              Art. 782. 
 
                      (Forma della donazione). 
 
  La donazione deve essere fatta per atto  pubblico,  sotto  pena  di
nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida  che  per
quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo
della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante,
dal donatario e dal notaio. 
 
  L'accettazione puo'  essere  fatta  nell'atto  stesso  o  con  atto
pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e'  perfetta  se
non dal momento in  cui  l'atto  di  accettazione  e'  notificato  al
donante. 
 
  Prima che la donazione sia perfetta, tanto  il  donante  quanto  il
donatario possono revocare la loro dichiarazione. 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N.  127  COME  MODIFICATA
DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192)).((123)) 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata  dalla  L.  22  giugno
2000,  n.  192  ha  disposto  (con  l'art.  13,  comma  2)  che   "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  alle  acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella  di  entrata  in
vigore della presente legge".