Art. 169
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia
liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la
guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione
dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di
circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del
veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta'
inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a
uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per
la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche
in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in
via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico
complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di
circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a
quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a €
694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)
(145) ((163))
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)),
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione
II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)
(124) (133) (145) ((163))
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla
guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114) (124) (145) ((163))
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.