Art. 169 
    Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 
 
  1. In tutti i veicoli  il  conducente  deve  avere  la  piu'  ampia
liberta' di movimento per effettuare le  manovre  necessarie  per  la
guida. 
  2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui  veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in  relazione  all'ubicazione
dei  sedili,  non  puo'  superare  quello  indicato  nella  carta  di
circolazione. 
  3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o  in
piedi, sugli autoveicoli  e  filoveicoli  destinati  a  trasporto  di
persone, escluse le autovetture, nonche' il  carico  complessivo  del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 
  4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilita'.  Inoltre,  su  detti  veicoli,  esclusi  i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il  passeggero
non  devono  determinare  sporgenze  dalla  sagoma  trasversale   del
veicolo. 
  5. Fino all'8 maggio 2009 sulle  autovetture  e  sugli  autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e  cose  e'  consentito  il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta'
inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. 
  6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma  dell'art.  38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320,
e' vietato il trasporto di animali domestici in  numero  superiore  a
uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per
la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche
in  numero  superiore,  purche'  custoditi  in  apposita   gabbia   o
contenitore o nel vano posteriore al  posto  di  guida  appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che,  se  installati  in
via permanente, devono  essere  autorizzati  dal  competente  ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
  7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le  autovetture,  che  hanno  un  numero  di  persone  e  un   carico
complessivo superiore ai  valori  massimi  indicati  nella  carta  di
circolazione, ovvero trasporta  un  numero  di  persone  superiore  a
quello  indicato  nella  carta  di  circolazione,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da  €  173  a  €
694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)  (101)  (114)  (124)  (133)
(145) ((163)) 
  8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono  commesse  adibendo
abusivamente il veicolo ad uso  di  terzi,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da €  430  a  €  1.731)),
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I,  sezione
II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64)  (80)  (89)  (101)  (114)
(124) (133) (145) ((163)) 
  9. Qualora le violazioni di cui al  comma  7  siano  commesse  alla
guida di una autovettura, il conducente  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19)  (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) 
  10. Chiunque  viola  le  altre  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43)  (52)  (64)  (80)  (89)
(101) (114) (124) (145) ((163)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.