Art. 193.
Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di
legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€ 866 a € 3.464)). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai
sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a
quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento
della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e
corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il
veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e'
immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II,
decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La
restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento
delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il
sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti,
limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il
proprietario del veicolo.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta alla
meta' quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso
i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al
termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta alla
meta' quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore,
esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di
radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la
disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo
versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari
all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo
stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo
non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo
202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei
termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il
pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende
l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e
il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi
dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre disposta la confisca
amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di
copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti
assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia
falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al
precedente periodo e' sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa
obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il
raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese
assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o
apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati
di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un
veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della
copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a
produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi
o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di
accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento
del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.