Art. 193. 
        Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile 
 
  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione  sulla  strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di
legge sulla responsabilita' civile verso terzi. 
  2.  Chiunque  circola  senza  la  copertura  dell'assicurazione  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€ 866 a € 3.464)). Nei casi indicati dal  comma  2-bis,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. (19) (29)  (43)  (52)  (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) 
  2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di  due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue altresi'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da  uno  a  due  mesi,  ai
sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi,  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il  pagamento
della sanzione  in  misura  ridotta  ai  sensi  dell'articolo  202  e
corrisposto il premio  di  assicurazione  per  almeno  sei  mesi,  il
veicolo  con  il  quale  e'  stata  commessa  la  violazione  non  e'
immediatamente   restituito   ma   e'   sottoposto   alla    sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo  I,  sezione  II,
decorrenti dal giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La
restituzione del veicolo e' in ogni  caso  subordinata  al  pagamento
delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia  sostenute  per  il
sequestro del veicolo e  per  il  successivo  fermo,  se  ricorrenti,
limitatamente  al  caso  in  cui  il  conducente  coincide   con   il
proprietario del veicolo. 
  3. La sanzione amministrativa di cui al comma  2  e'  ridotta  alla
meta' quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso
i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi  al
termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del  codice  civile.  La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'  altresi'  ridotta  alla
meta' quando l'interessato entro trenta  giorni  dalla  contestazione
della  violazione,  previa  autorizzazione  dell'organo  accertatore,
esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita'  di
radiazione  del  veicolo.  In   tale   caso   l'interessato   ha   la
disponibilita' del veicolo e dei  documenti  relativi  esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del  veicolo  previo
versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una   cauzione   pari
all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma  2.  Ad
avvenuta  demolizione  certificata  a  norma   di   legge,   l'organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo  previsto
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 
  4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge  24  novembre
1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la  circolazione  sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il  veicolo
stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in  luogo
non soggetto a  pubblico  passaggio,  individuato  in  via  ordinaria
dall'organo  accertatore  o,  in  caso  di  particolari   condizioni,
concordato con il  trasgressore.  Quando  l'interessato  effettua  il
pagamento della sanzione in misura  ridotta  ai  sensi  dell'articolo
202, corrisponde il premio di assicurazione per  almeno  sei  mesi  e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
del veicolo sottoposto  a  sequestro,  l'organo  di  polizia  che  ha
accertato  la  violazione  dispone  la   restituzione   del   veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione  al  prefetto.  Quando  nei
termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e'  avvenuto  il
pagamento in misura ridotta,  l'ufficio  o  comando  da  cui  dipende
l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale  stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma  3,  e
il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213. 
  4-bis.  Salvo  che  debba  essere  disposta   confisca   ai   sensi
dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre disposta  la  confisca
amministrativa del veicolo  intestato  al  conducente  sprovvisto  di
copertura assicurativa  quando  sia  fatto  circolare  con  documenti
assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui  che  abbia
falsificato  o  contraffatto  i  documenti  assicurativi  di  cui  al
precedente periodo e'  sempre  disposta  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un  anno.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. 
  4-ter. L'accertamento  della  mancanza  di  copertura  assicurativa
obbligatoria del veicolo puo' essere  effettuato  anche  mediante  il
raffronto  dei  dati  relativi  alle  polizze  emesse  dalle  imprese
assicuratrici   con   quelli   provenienti    dai    dispositivi    o
apparecchiature di cui alle lettere e),  f)  e  g)  del  comma  1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi  di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
  4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto  dei  dati
di cui al comma 4- ter, risulti che al  momento  del  rilevamento  un
veicolo munito di targa di immatricolazione  fosse  sprovvisto  della
copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
invita il  proprietario  o  altro  soggetto  obbligato  in  solido  a
produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
  4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi
o  apparecchiature  di  cui  al  comma  4-ter,  costituisce  atto  di
accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che  al  momento
del  rilevamento  un  determinato  veicolo,  munito   di   targa   di
immatricolazione, stava circolando sulla strada. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22  dicembre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19  dicembre  2012  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.