Art. 94. 
(Formalita' per il trasferimento  di  proprieta'  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  rimorchi  e  per  il   trasferimento   di   residenza
                         dell'intestatario). 
 
  1. In caso di trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione  dell'usufrutto
o di stipulazione di locazione con facolta'  di  acquisto,  l'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari   generali   e   del   personale,   su   richiesta    avanzata
dall'acquirente  entro  sessanta  giorni  dalla  data   in   cui   la
sottoscrizione  dell'atto  e'  stata  autenticata  o   giudizialmente
accertata, provvede al rilascio di una nuova  carta  di  circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della  proprieta'
e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A.
provvede alla relativa trascrizione  ovvero,  in  caso  di  accertate
irregolarita', procede alla ricusazione della  formalita'  entro  tre
giorni dal ricevimento  delle  informazioni  e  delle  documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione,  gli  affari  generali  e  del  personale.
(138a) (148) 
  2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della
carta di circolazione, o di sede se si tratta di  persona  giuridica,
l'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
navigazione,  gli   affari   generali   e   del   personale   procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei  veicoli  di  cui  agli
articoli 225 e 226. (138a) (148) 
  3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente  articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da € 727 a € 3.629. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
(163) 
  4. Chiunque circoli con un  veicolo  per  il  quale  non  e'  stato
richiesto, nel termine stabilito dal  comma  1,  l'aggiornamento  dei
dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo  della
carta di circolazione e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da € 363 a € 1.813. (52) (64) (80) (89)  (101)
(114) (124) (133) (138a) (148) (145) (163) 
  4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma  2,  gli
atti, ancorche' diversi da quelli di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della  carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di  un  soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal  regolamento
sono  dichiarati  dall'avente  causa,   entro   trenta   giorni,   al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta  di  circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli  225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si  applica
la sanzione prevista dal comma 3. 
  ((4-ter.  Nel  sistema  informativo  del  P.R.A.  e'   formato   ed
aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i  quali
e' richiesta la registrazione ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo
93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione  dei
veicoli ai sensi della legge 9  luglio  1990,  n.  187.  Tale  elenco
costituisce una base di  dati  disponibile  per  tutte  le  finalita'
previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157. L'elenco e' pubblico)). 
  5. La carta di  circolazione  e'  ritirata  immediatamente  da  chi
accerta le violazioni previste nei commi 4  e  4-bis  ed  e'  inviata
all'ufficio competente del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,
che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
  6. Per gli atti di trasferimento di proprieta'  degli  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni
procedere,  senza  l'applicazione  di   sanzioni,   alle   necessarie
regolarizzazioni. 
  7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento  delle  tasse  di
circolazione e  relative  soprattasse  e  accessori  derivanti  dalla
titolarita'  di   beni   mobili   iscritti   al   Pubblico   registro
automobilistico,  nella  ipotesi  di  sopravvenuta   cessazione   dei
relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza  del  presupposto  giuridico
per l'applicazione della tassa. 
  8. In tutti i casi in cui e' dimostrata  l'assenza  di  titolarita'
del bene e del conseguente obbligo fiscale,  gli  uffici  di  cui  al
comma 1 procedono all'annullamento  delle  procedure  di  riscossione
coattiva delle tasse, soprattasse e accessori. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (138a) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017,  n.  98,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1, 2 e  4  del
presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017,  n.  98,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1, 2 e  4  del
presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.