Art. 1284.
(Saggio degli interessi).
Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5
per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata
una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo. (129a) (140a) (151a) (161a) (193a) (211a) (221a) (237a)
(244a) (252a) (260a)(276) (280) (299) (307) (314) (321a) ((327))
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le
parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
e' proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e'
pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (242)
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui
si promuove il procedimento arbitrale. (242)
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AGGIORNAMENTO (129a)
Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999".
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AGGIORNAMENTO (140a)
Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001".
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AGGIORNAMENTO (151a)
Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 14/12/2001, n. 290) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002".
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AGGIORNAMENTO (161a)
Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004".
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AGGIORNAMENTO (193a)
Il Decreto 12 dicembre 2007 (in G.U. 15/12/2007, n. 291) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008".
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AGGIORNAMENTO (207a)
Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010".
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AGGIORNAMENTO (211a)
Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi
legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5%
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011".
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AGGIORNAMENTO (221a)
Il Decreto 12 dicembre 2011 (in G.U. 15/12/2011, n. 291) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012".
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AGGIORNAMENTO (237a)
Il Decreto 12 dicembre 2013 (in G.U. 13/12/2013, n. 292) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e'
fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2014".
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AGGIORNAMENTO (242)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 17, comma
2) che le presenti modifiche producono effetti rispetto ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto
medesimo.
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AGGIORNAMENTO (244a)
Il Decreto 11 dicembre 2014 (in G.U. 15/12/2014, n. 290) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e'
fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2015".
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AGGIORNAMENTO (252a)
Il Decreto 11 dicembre 2015 (in G.U. 15/12/2015, n. 291) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e'
fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2016".
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AGGIORNAMENTO (260a)
Il Decreto 7 dicembre 2016 (in G.U. 14/12/2016, n. 291) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,1 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017".
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AGGIORNAMENTO (276)
Il Decreto 13 dicembre 2017 (in G.U. 15/12/2017, n. 292) ha
disposto (con l'art. 1, comam 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata
allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio
2018".
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AGGIORNAMENTO (280)
Il Decreto 12 dicembre 2018 (in G.U. 15/12/2018, n. 291) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata
allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio
2019".
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AGGIORNAMENTO (299)
Il Decreto 12 dicembre 2019 (in G.U. 14/12/2019, n. 293) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e'
fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020".
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AGGIORNAMENTO (307)
Il Decreto 11 dicembre 2020 (in G.U. 15/12/2020, n. 310) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata
allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio
2021".
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AGGIORNAMENTO (314)
Il Decreto 13 dicembre 2021 (in G.U. 15/12/2021, n. 297) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata
all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio
2022".
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AGGIORNAMENTO (321a)
Il Decreto 13 dicembre 2022 (in G.U. 15/12/2022, n. 292) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (327)
Il Decreto 29 novembre 2023 (in G.U. 11/12/2023, n. 288) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e'
fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2024".