(CODICE CIVILE-art. 1284)
                             Art. 1284. 
 
                      (Saggio degli interessi). 
 
  Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5
per cento in ragione d'anno. Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il  saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base  del
rendimento medio annuo lordo  dei  titoli  di  Stato  di  durata  non
superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre  non  sia  fissata
una nuova misura del  saggio,  questo  rimane  invariato  per  l'anno
successivo. (129a) (140a) (151a) (161a) (193a) (211a)  (221a)  (237a)
(244a) (252a) (260a)(276) (280) (299) (307) (314) (321a) ((327)) 
 
  Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se  le
parti non ne hanno determinato la misura. 
 
  Gli  interessi  superiori  alla   misura   legale   devono   essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. 
 
  Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in  cui
e' proposta domanda giudiziale il saggio degli  interessi  legali  e'
pari a  quello  previsto  dalla  legislazione  speciale  relativa  ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (242) 
 
  La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con  cui
si promuove il procedimento arbitrale. (242) 
 
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AGGIORNAMENTO (129a) 
  Il Decreto 10  dicembre  1998  (in  G.U.  11/12/1998,  n.  289)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999". 
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AGGIORNAMENTO (140a) 
  Il Decreto 11  dicembre  2000  (in  G.U.  15/12/2000,  n.  292)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001". 
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AGGIORNAMENTO (151a) 
  Il Decreto 11  dicembre  2001  (in  G.U.  14/12/2001,  n.  290)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002". 
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AGGIORNAMENTO (161a) 
  Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al  2,5  per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004". 
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AGGIORNAMENTO (193a) 
  Il Decreto 12  dicembre  2007  (in  G.U.  15/12/2007,  n.  291)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008". 
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AGGIORNAMENTO (207a) 
  Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e'  fissata  all'1%  in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010". 
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AGGIORNAMENTO (211a) 
  Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5%
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011". 
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AGGIORNAMENTO (221a) 
  Il Decreto 12  dicembre  2011  (in  G.U.  15/12/2011,  n.  291)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012". 
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AGGIORNAMENTO (237a) 
  Il Decreto 12  dicembre  2013  (in  G.U.  13/12/2013,  n.  292)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di  cui  all'articolo  1284  del  codice  civile  e'
fissata all'1 per cento in ragione  d'anno,  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2014". 
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AGGIORNAMENTO (242) 
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  132  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art.  17,  comma
2)  che  le  presenti  modifiche  producono   effetti   rispetto   ai
procedimenti iniziati a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del   decreto
medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (244a) 
  Il Decreto 11  dicembre  2014  (in  G.U.  15/12/2014,  n.  290)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di  cui  all'articolo  1284  del  codice  civile  e'
fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza  dal  1°
gennaio 2015". 
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AGGIORNAMENTO (252a) 
  Il Decreto 11  dicembre  2015  (in  G.U.  15/12/2015,  n.  291)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di  cui  all'articolo  1284  del  codice  civile  e'
fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza  dal  1°
gennaio 2016". 
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AGGIORNAMENTO (260a) 
  Il Decreto 7 dicembre 2016 (in G.U. 14/12/2016, n. 291) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,1 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017". 
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AGGIORNAMENTO (276) 
  Il Decreto 13  dicembre  2017  (in  G.U.  15/12/2017,  n.  292)  ha
disposto (con l'art. 1, comam 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice  civile  e'  fissata
allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal  1°  gennaio
2018". 
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AGGIORNAMENTO (280) 
  Il Decreto 12  dicembre  2018  (in  G.U.  15/12/2018,  n.  291)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice  civile  e'  fissata
allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal  1°  gennaio
2019". 
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AGGIORNAMENTO (299) 
  Il Decreto 12  dicembre  2019  (in  G.U.  14/12/2019,  n.  293)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di  cui  all'articolo  1284  del  codice  civile  e'
fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal  1°
gennaio 2020". 
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AGGIORNAMENTO (307) 
  Il Decreto 11  dicembre  2020  (in  G.U.  15/12/2020,  n.  310)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice  civile  e'  fissata
allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°  gennaio
2021". 
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AGGIORNAMENTO (314) 
  Il Decreto 13  dicembre  2021  (in  G.U.  15/12/2021,  n.  297)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice  civile  e'  fissata
all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal  1°  gennaio
2022". 
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AGGIORNAMENTO (321a) 
  Il Decreto 13  dicembre  2022  (in  G.U.  15/12/2022,  n.  292)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023". 
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AGGIORNAMENTO (327) 
  Il Decreto 29  novembre  2023  (in  G.U.  11/12/2023,  n.  288)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di  cui  all'articolo  1284  del  codice  civile  e'
fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2024".