Art. 172
(Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza
per bambini). (141)
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e,
dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2,
lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1,
N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice,
muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in
qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50
m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le
normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive
comunitarie. (141)
1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3
immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da
residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore a
quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui
al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle
specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (141) (151)
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di
sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e
siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un
seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri
protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli
in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando
sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o
pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla
direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale,
quando sono impiegati in attivita' di igiene ambientale nell'ambito
dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie
particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il
simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve
essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui
all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al
comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del
dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 83 a €
332)). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione
risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del
fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI. (80) (89) (101) (114) (124) (141)
(145) ((163))
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne
altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a €
167. (80) (89) (101) (114) (124) (145)
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di
tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). (80) (89) (101) (114)
(124) (133) (145) ((163))
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (141)
La L. 1 ottobre 2018, n. 117 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019".
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (151)
La L. 1 ottobre 2018, n. 117, come modificata dal D.L. 26 ottobre
2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019,
n. 157, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "Al fine di
consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da
parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma
2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo
di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020".
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.