Art. 80 
                              Revisioni 
 
  1. Il Ministro dei trasporti  stabilisce,  con  propri  decreti,  i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione  della  revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore  e  dei  loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi  le  condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che  i  veicoli
stessi  non  producano  emanazioni  inquinanti  superiori  ai  limiti
prescritti; le revisioni,  salvo  quanto  stabilito  nei  commi  8  e
seguenti,  sono  effettuate  a  cura  degli  uffici  competenti   del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri.  Nel   regolamento   sono
stabiliti gli elementi su cui deve  essere  effettuato  il  controllo
tecnico  dei  dispositivi  che  costituiscono  l'equipaggiamento  dei
veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 
  2. Le prescrizioni contenute nei decreti  emanati  in  applicazione
del comma 1 sono mantenute in  armonia  con  quelle  contenute  nelle
direttive della Comunita' europea relative al controllo  tecnico  dei
veicoli a motore. 
  3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto  di
cose o ad uso speciale  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per  trasporto  promiscuo  la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto  delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia. 
  4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone  con  numero  di
posti  superiore  a  9  compreso  quello  del  conducente,  per   gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,  per  i  taxi,  per  le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e  per
i veicoli atipici la  revisione  deve  essere  disposta  annualmente,
salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a  visita  e
prova ai sensi dei commi 5 e 6. 
  5.  Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per   i   trasporti
terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale  di
cui  all'art.  12,  qualora  sorgano  dubbi  sulla  persistenza   dei
requisiti  di  sicurezza,  rumorosita'  ed  inquinamento  prescritti,
possono  ordinare  in  qualsiasi  momento  la  revisione  di  singoli
veicoli. 
  6. I decreti  contenenti  la  disciplina  relativa  alla  revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico  sono
emanati  sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio. 
  7. In caso di incidente stradale nel quale i  veicoli  a  motore  o
rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali  possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione,  gli
organi di  polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  commi  1  e  2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri  per  la  adozione
del provvedimento di revisione singola. 
  8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione  a
particolari  e  contingenti   situazioni   operative   degli   uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti  terrestri,  il  rispetto
dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore
capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il  conducente,  o
con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a
3,5 t se destinati  al  trasporto  di  merci  non  pericolose  o  non
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei  relativi
rimorchi e semirimorchi, puo' per singole  province  individuate  con
proprio decreto affidare  in  concessione  quinquennale  le  suddette
revisioni ad imprese  di  autoriparazione  che  svolgono  la  propria
attivita' nel  campo  della  meccanica  e  motoristica,  carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in  prevalenza
attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere
strumentale  o  accessorio,  l'attivita'  di  autoriparazione.   Tali
imprese devono essere iscritte nel registro delle  imprese  esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della  legge
5 febbraio  1992,  n.  122.  Le  suddette  revisioni  possono  essere
altresi'  affidate  in  concessione  ai  consorzi  e  alle   societa'
consortili, anche in forma di cooperativa,  appositamente  costituiti
tra imprese  iscritte  ognuna  almeno  in  una  diversa  sezione  del
medesimo registro, in modo  da  garantire  l'iscrizione  in  tutte  e
quattro le sezioni. (83) 
  9. Le imprese di cui al  comma  8  devono  essere  in  possesso  di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di  locali  idonei
al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per  le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta  o,  in
sua vece, il responsabile  tecnico  devono  essere  in  possesso  dei
requisiti personali e professionali precisati nel  regolamento.  Tali
requisiti  devono  sussistere  durante   tutto   il   periodo   della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio  decreto
le modalita' tecniche e amministrative per  le  revisioni  effettuate
dalle imprese di cui al comma 8. 
  10. Il Ministero dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri effettua periodici controlli sulle officine  delle  imprese
di cui al  comma  8  e  controlli,  anche  a  campione,  sui  veicoli
sottoposti a revisione presso  le  medesime.  I  controlli  periodici
sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono  effettuati,  con
le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della  legge  1'
dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i  trasporti
terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche funzionali e  profili  professionali  corrispondenti  alle
qualifiche della  ex  carriera  direttiva  tecnica,  individuati  nel
regolamento. I relativi importi  a  carico  delle  officine  dovranno
essere versati in conto corrente postale  ed  affluire  alle  entrate
dello Stato con  imputazione  al  capitolo  3566  del  Ministero  dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  11. Nel caso in cui,  nel  corso  dei  controlli,  si  accerti  che
l'impresa non sia piu' in  possesso  delle  necessarie  attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in  difformita'  dalle
prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate. 
  12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe  per
le operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i  trasporti
terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle  inerenti
ai controlli periodici sulle officine  ed  ai  controlli  a  campione
effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, ai sensi del comma 10. 
  13. Le imprese di cui  al  comma  8,  entro  i  termini  e  con  le
modalita' che saranno stabilite con  disposizioni  del  Ministro  dei
trasporti,  trasmettono  all'ufficio   provinciale   competente   del
Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di  circolazione,  la
certificazione  della  revisione  effettuata  con  indicazione  delle
operazioni  di  controllo  eseguite  e  degli  interventi  prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del  pagamento  della  tariffa  da
parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta  di
circolazione cui si dovra'  procedere  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni  dal  ricevimento  della   carta   stessa.   Effettuato   tale
adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri  per  il
ritiro da parte  delle  officine,  che  provvederanno  a  restituirla
all'utente.  Fino  alla   avvenuta   annotazione   sulla   carta   di
circolazione la certificazione  dell'impresa  che  ha  effettuato  la
revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 
  14. Ad esclusionedei casi previsti  dall'articolo  176,  comma  18,
chiunque circola con un veicolo che non  sia  stato  presentato  alla
prescritta revisione e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma  da  €  173  a  €  694.  Tale  sanzione  e'
raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di  una  volta  in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.  L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che  il  veicolo  e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso
uno dei soggetti di cui  al  comma  8  ovvero  presso  il  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori  di
tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito  della  revisione,  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  €  1.998  a  €
7.993. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente
consegue   la   sanzione   amministrativa   accessoria   del    fermo
amministrativo  del  veicolo   per   novanta   giorni,   secondo   le
disposizioni del capo I, sezione  II,  del  titolo  VI.  In  caso  di
reiterazione delle violazioni,  si  applica  la  sanzione  accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. (19) (29) (43)  (52)  (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163) 
  15. Le imprese di cui al comma 8, nei  confronti  delle  quali  sia
stato  accertato  da  parte  dei  competenti  uffici  competenti  del
Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  il  mancato  rispetto  dei
termini e delle modalita' stabiliti dal  Ministro  dei  trasporti  ai
sensi del comma 13, sono soggette alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Se nell'arco di  due  anni
decorrenti dalla prima vengono accertate  tre  violazioni,  l'ufficio
competente del Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  revoca  la
concessione. (19) (29) (43) (52) (64) (80)  (89)  (101)  (114)  (124)
(133) (145) (163) 
  16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8. 
  17.  Chiunque  produce  agli  organi  competenti  attestazione   di
revisione  falsa  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da  €  430  a  €  1.731.  Da  tale  violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo
VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)  (145)
(163) 
  ((17-bis. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le  modalita'  di  riqualificazione  delle   bombole   approvate   in
conformita' al regolamento n. 110  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE  R  110)  e  sono  individuati  i
soggetti preposti alla  riqualificazione,  al  fine  di  semplificare
l'esecuzione della riqualificazione stessa)). 
(4) 
                                                                 (83) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il Decreto 2 agosto 2007, n. 161, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa relativa alle  operazioni
di revisione dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi  eseguite  dai
funzionari  degli  Uffici  della  motorizzazione  civile   ai   sensi
dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e'
fissata  in  Euro  45,00  che  l'utente  corrisponde  anticipatamente
mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001  intestato  al
Dipartimento trasporti terrestri - Roma." 
  - (con l'art. 2, comma 1) che "La tariffa relativa alle  operazioni
di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite  dalle
imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto  legislativo  n.
285 del 1992 e'  fissata  in  Euro  45,00  che  l'utente  corrisponde
anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa  e'  aggiunta
quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla  legge  1°
dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde  anticipatamente  con
le modalita' previste dall'articolo 1, per  l'annotazione  dell'esito
della revisione sulla carta di circolazione". 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.