Art. 124.
(Termine per proporre la querela. Rinuncia)
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non
puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del
fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata
rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta
l'esercizio.
Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela
ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso
il reato.
(4) ((302))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto
dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati
commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non
averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di
guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del
fatto per il quale intende procedere".
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AGGIORNAMENTO (302)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34
ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Per il periodo compreso tra
il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso
del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".