(Codice della navigazione-art. 945)
                              Art. 945. 
                    (Impedimento del passeggero). 
 
  Se la partenza del passeggero e'  impedita  per  causa  a  lui  non
imputabile, il contratto e'  risolto  e  il  vettore  restituisce  il
prezzo di passaggio gia' pagato. 
 
  Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o  degli  addetti  alla
famiglia, che dovevano viaggiare  insieme,  ciascuno  dei  passeggeri
puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. 
 
  Al vettore deve essere data tempestiva notizia  dell'impedimento  e
il passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di  aver
sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il
limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto. 
 
  ((Quando il passeggero non ritira il bagaglio  a  destinazione,  si
applicano i commi  primo  e  secondo  dell'articolo  454,  in  quanto
compatibili.))