(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 657)
                              Art. 657. 
     (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione). 
 
  Il locatore o il  concedente  puo'  intimare  al  conduttore,  ((al
comodatario  di  beni   immobili,   all'affittuario   di   azienda,))
all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono  licenza
per finita locazione, prima della  scadenza  del  contratto,  con  la
contestuale  citazione  per  la  convalida,  rispettando  i   termini
prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. ((171)) 
 
  Puo' altresi' intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per
la convalida, dopo la scadenza  del  contratto,  se,  in  virtu'  del
contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni  precedenti,  e'
esclusa la tacita riconduzione. 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".