(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 75)
                              Art. 75. 
                      (Capacita' processuale). 
 
  Sono capaci di stare in giudizio le persone  che  hanno  il  libero
esercizio dei diritti che vi si fanno valere. 
 
  Le persone che non  hanno  il  libero  esercizio  dei  diritti  non
possono  stare  in  giudizio  se  non  rappresentate,   assistite   o
autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'. 
 
  Le persone giuridiche stanno  in  giudizio  per  mezzo  di  chi  le
rappresenta a norma della legge o dello statuto. 
 
  Le associazioni e i comitati,  che  non  sono  persone  giuridiche,
stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36
e seguenti del codice civile. 
                                                               ((46)) 
 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220  (in
G.U. 1a  s.s.  22-11-1986  n.  50)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella  parte  in  cui  non
prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del  convenuto,  la
interruzione del processo e la segnalazione, ad  opera  del  giudice,
del caso al Pubblico Ministero  perche'  promuova  la  nomina  di  un
curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.".