(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 706)
                              Art. 706. 
                       (Forma della domanda). 
 
  La domanda di separazione personale si  propone  al  tribunale  del
luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero,  in  mancanza,
del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o  domicilio,  con
ricorso che deve contenere  l'esposizione  dei  fatti  sui  quali  la
domanda e' fondata. 
 
  Qualora il coniuge convenuto sia residente  all'estero,  o  risulti
irreperibile, la  domanda  si  propone  al  tribunale  del  luogo  di
residenza o di domicilio  del  ricorrente,  e,  se  anche  questi  e'
residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. 
 
  Il  presidente,  nei  cinque  giorni  successivi  al  deposito   in
cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza  di  comparizione
dei coniugi davanti a se',  che  deve  essere  tenuta  entro  novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione  del
ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il  coniuge  convenuto
puo' depositare memoria difensiva e  documenti.  Al  ricorso  e  alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni  dei  redditi
presentate. 
 
  ((Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi
i coniugi.)) 
                                                   (113a) (115) (116) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115
convertito con modificazioni dalla L.  17  agosto  2005,  n.  168  ha
disposto (con l'art. 2, comma  3-quater)  che  la  presente  modifica
decorre dal 1° gennaio 2006. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  3-quinquies)  che  "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano  ai  giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006." 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre  2005,  n.
263  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma   3-quinquies)   che   "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter),  3-bis,  e  3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e  si  applicano  ai
procedimenti instaurati successivamente a tale  data  di  entrata  in
vigore." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre  2005,  n.
273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51  ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter),  c-bis),  c-ter),  c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera  a),  entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti  instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore."