Art. 706.
(Forma della domanda).
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del
luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,
del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con
ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la
domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e'
residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto
puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
presentate.
((Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi
i coniugi.))
(113a) (115) (116)
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115
convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica
decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter,
lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore."