(Codice Penale-art. 147)
                              Art. 147. 
 
           (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena) 
 
  L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 
 
  1° se e' presentata domanda di grazia, e  l'esecuzione  della  pena
non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 
 
  2° se una pena restrittiva della  liberta'  personale  deve  essere
eseguita contro chi  si  trova  in  condizioni  di  grave  infermita'
fisica; 
 
  3) se una pena restrittiva della  liberta'  personale  deve  essere
eseguita nei confronti di madre di prole  di  eta'  inferiore  a  tre
anni. 
 
  Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena  non  puo'
essere differita per un  periodo  superiore  complessivamente  a  sei
mesi,  a  decorrere  dal  giorno  in  cui  la  sentenza  e'  divenuta
irrevocabile, anche  se  la  domanda  di  grazia  e'  successivamente
rinnovata. 
 
  Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e'
revocato,  qualora   la   madre   sia   dichiarata   decaduta   dalla
((responsabilita' genitoriale)) sul figlio ai sensi dell'articolo 330
del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato
ad altri che alla madre. 
 
  Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato  o,
se adottato, e' revocato  se  sussiste  il  concreto  pericolo  della
commissione di delitti.