(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 747)
                              Art. 747. 
          (Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari). 
 
  L'autorizzazione a vendere beni ereditari  si  chiede  con  ricorso
diretto al tribunale del luogo in cui si e'  aperta  la  successione.
(88) ((90)) 
 
  Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere  sentito
il giudice tutelare. 
 
  Il giudice provvede sul ricorso con decreto,  contro  il  quale  e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. 
 
  Se l'istanza di autorizzazione a vendere  riguarda  l'oggetto  d'un
legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."