(Codice Penale-art. 166)
                              Art. 166. 
 
                    (Effetti della sospensione). 
 
  La  sospensione  condizionale  della  pena  si  estende  alle  pene
accessorie.((Nondimeno, nel caso di condanna per i  delitti  previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317,  318,  319,  319-bis,  319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice
puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene
accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici  e  dell'incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione)). 
 
  La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire  in
alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di  misure  di
prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici
o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne'  per
il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni  necessarie
per svolgere attivita' lavorativa.