Art. 55
Misure cautelari collegiali
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e
irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione
sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con
ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti
irreversibili, il collegio puo' disporre la prestazione di una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione
o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando
la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o
ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento
che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il
termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il ricorso di
merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata
l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba
essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera
di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento,
anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al
decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare
memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di
consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e'
effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e'
ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare la data
di perfezionamento della notificazione producendo copia
dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della
corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova
contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i
difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si
svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo' autorizzare
la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di
copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame,
inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se
ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili
favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita
definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale
la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso
puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per
cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di
merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la
data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata
fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in
appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A tal
fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della segreteria al primo
giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su
istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la
completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se ritiene
sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14;
altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, ((comma 4)).