(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 55)
                               Art. 55 
 
 
                     Misure cautelari collegiali 
 
  1. Se il ricorrente, allegando di subire  un  pregiudizio  grave  e
irreparabile durante il tempo necessario a  giungere  alla  decisione
sul  ricorso,  chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari,  compresa
l'ingiunzione a pagare una somma in via  provvisoria,  che  appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente  gli
effetti della decisione sul ricorso, il  collegio  si  pronuncia  con
ordinanza emessa in camera di consiglio. 
  2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti
irreversibili, il  collegio  puo'  disporre  la  prestazione  di  una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione
o il diniego della misura cautelare.  La  concessione  o  il  diniego
della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione  quando
la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della  persona  o
ad altri beni di primario rilievo  costituzionale.  Il  provvedimento
che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il
termine entro cui la prestazione va eseguita. 
  3. La domanda cautelare puo' essere  proposta  con  il  ricorso  di
merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. 
  4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e'  presentata
l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa  debba
essere fissata d'ufficio. 
  5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera
di consiglio successiva  al  ventesimo  giorno  dal  perfezionamento,
anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi',  al
decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti  possono  depositare
memorie e documenti fino a due giorni liberi prima  della  camera  di
consiglio. 
  6.  Ai  fini  del  giudizio  cautelare,  se  la  notificazione   e'
effettuata a mezzo del servizio postale, il  ricorrente,  se  non  e'
ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare  la  data
di   perfezionamento    della    notificazione    producendo    copia
dell'attestazione di consegna  del  servizio  di  monitoraggio  della
corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova
contraria. 
  7. Nella camera di consiglio  le  parti  possono  costituirsi  e  i
difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La  trattazione  si
svolge oralmente e in modo sintetico. 
  8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo'  autorizzare
la produzione in camera di consiglio di documenti,  con  consegna  di
copia alle altre parti fino all'inizio della discussione. 
  9. L'ordinanza cautelare motiva  in  ordine  alla  valutazione  del
pregiudizio allegato e indica i profili che, ad  un  sommario  esame,
inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. 
  10. Il tribunale amministrativo regionale, in  sede  cautelare,  se
ritiene  che  le   esigenze   del   ricorrente   siano   apprezzabili
favorevolmente  e   tutelabili   adeguatamente   con   la   sollecita
definizione del giudizio nel merito, fissa con  ordinanza  collegiale
la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso  senso
puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando  sulle  ragioni  per
cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso,  la  pronuncia   di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza  di
merito. 
  11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare  fissa  la
data di discussione del  ricorso  nel  merito.  In  caso  di  mancata
fissazione dell'udienza,  il  Consiglio  di  Stato,  se  conferma  in
appello la misura cautelare, dispone che il tribunale  amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A  tal
fine l'ordinanza e'  trasmessa  a  cura  della  segreteria  al  primo
giudice. 
  12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su
istanza  di  parte,  i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la
completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio. 
  13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se ritiene
sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli  13  e  14;
altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, ((comma 4)).