(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 41)
                               ART. 41 
 
        (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto). 
 
  1.  Il  viaggiatore  puo'  recedere  dal  contratto  di   pacchetto
turistico in ogni momento prima  dell'inizio  del  pacchetto,  dietro
rimborso  all'organizzatore  delle  spese   sostenute,   adeguate   e
giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo  fornisce  motivazione
al viaggiatore che ne faccia richiesta. 
  2.  Il  contratto  di  pacchetto  turistico  puo'  prevedere  spese
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento  di
recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e  agli  introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
  3. In assenza di specificazione delle spese  standard  di  recesso,
l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del  pacchetto
diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che  derivano  dalla
riallocazione dei servizi turistici. 
  4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie  verificatesi
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno
un'incidenza  sostanziale  sull'esecuzione  del   pacchetto   o   sul
trasporto di passeggeri verso  la  destinazione,  il  viaggiatore  ha
diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio  del  pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al  rimborso  integrale  dei
pagamenti effettuati per  il  pacchetto,  ma  non  ha  diritto  a  un
indennizzo supplementare. 
  5.  L'organizzatore  puo'  recedere  dal  contratto  di   pacchetto
turistico  e  offrire  al  viaggiatore  il  rimborso  integrale   dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e' tenuto a versare  un
indennizzo supplementare se: 
    a) il numero di persone iscritte al  pacchetto  e'  inferiore  al
minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica  il  recesso
dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e
in ogni caso non piu' tardi di venti  giorni  prima  dell'inizio  del
pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei giorni,  di  sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi  che  durano
tra due e sei  giorni,  di  quarantotto  ore  prima  dell'inizio  del
pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
    b) l'organizzatore non e' in grado di  eseguire  il  contratto  a
causa di  circostanze  inevitabili  e  straordinarie  e  comunica  il
recesso dal medesimo  al  viaggiatore  senza  ingiustificato  ritardo
prima dell'inizio del pacchetto. 
  6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi  prescritti  a  norma
dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,  2
e 3, rimborsa qualunque pagamento  effettuato  da  o  per  conto  del
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto  le  adeguate  spese,
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici  giorni
dal recesso. Nei casi di  cui  ai  commi  4  e  5,  si  determina  la
risoluzione dei  contratti  funzionalmente  collegati  stipulati  con
terzi. ((8)) 
  7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali,  il
viaggiatore  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  di  pacchetto
turistico  entro  un  periodo  di  cinque  giorni  dalla  data  della
conclusione del contratto o dalla data in cui  riceve  le  condizioni
contrattuali e  le  informazioni  preliminari  se  successiva,  senza
penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi  di  offerte  con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle  offerte  correnti,  il
diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo  caso,  l'organizzatore
documenta  la  variazione  di   prezzo   evidenziando   adeguatamente
l'esclusione del diritto di recesso. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto: 
  - (con l'art. 88-bis, comma 6) che: "I soggetti di cui al  comma  1
possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso  dai
contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero,
di quarantena con  sorveglianza  attiva,  di  permanenza  domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero  di  durata  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal  contagio  come
individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
o negli Stati dove e' impedito  o  vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale  epidemiologica  da
COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in  alternativa  al  rimborso
previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo'  offrire  al  viaggiatore  un
pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere  al
rimborso  o,  altrimenti,  puo'  emettere,  anche  per   il   tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher,  da  utilizzare  entro  un  anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti
i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di  servizi  e  comunque
non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio"; 
  - (con l'art. 88-bis, comma 7) che "Gli organizzatori di  pacchetti
turistici possono esercitare, ai sensi  dell'articolo  41,  comma  5,
lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio  2011,
n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con  i  soggetti
di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico  aventi  come
destinazione Stati esteri ove  sia  impedito  o  vietato  lo  sbarco,
l'approdo o l'arrivo  in  ragione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto  e'  impedita,
in tutto o in parte,  da  provvedimenti  adottati  a  causa  di  tale
emergenza  dalle  autorita'  nazionali,  internazionali  o  di  Stati
esteri. In tali casi  l'organizzatore,  in  alternativa  al  rimborso
previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del  decreto  legislativo  23
maggio  2011,  n.  79,  puo'  offrire  al  viaggiatore  un  pacchetto
sostitutivo di qualita'  equivalente  o  superiore  o  inferiore  con
restituzione della differenza di  prezzo  oppure  puo'  procedere  al
rimborso  o,  altrimenti,  puo'  emettere,  anche  per   il   tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher,  da  utilizzare  entro  un  anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti
i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di  servizi  e  comunque
non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio"; 
  - (con l'art. 88-bis, comma 8) che "Per la sospensione dei viaggi e
delle iniziative di istruzione disposta in  ragione  dello  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto  previsto
dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al  decreto  legislativo
23  maggio  2011,  n.  79,  in  ordine  al  diritto  di  recesso  del
viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.  Il  rimborso
puo' essere effettuato dall'organizzatore anche mediante  l'emissione
di un voucher di pari importo in favore del  proprio  contraente,  da
utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga  all'articolo  41,
comma  6,  del  decreto  legislativo   23   maggio   2011,   n.   79,
l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette  il  voucher  appena
ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori  di  servizi  e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio  del
viaggio".