(Codice Penale-art. 179)
                              Art. 179. 
 
                 (Condizioni per la riabilitazione) 
 
  La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre anni
dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita  o  siasi  in
altro modo estinta, e il condannato  abbia  dato  prove  effettive  e
costanti di buona condotta. 
 
  Il termine e' di almeno otto anni se si  tratta  di  recidivi,  nei
casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. 
 
  Il termine e' di dieci anni se si tratta di  delinquenti  abituali,
professionali o per tendenza e decorre dal giorno in  cui  sia  stato
revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola  o  ad  una
casa di lavoro. 
 
  Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale  della  pena
ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il  termine
di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale  decorre
il termine di sospensione della pena. 
 
  Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale  della  pena
ai sensi del quarto comma dell'articolo  163,  la  riabilitazione  e'
concessa allo scadere del termine di  un  anno  di  cui  al  medesimo
quarto comma, purche' sussistano le  altre  condizioni  previste  dal
presente articolo. 
 
  La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato: 
 
  1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti
di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di  confisca,  e  il
provvedimento non sia stato revocato; 
 
  2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal  reato,
salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle. 
 
  ((La riabilitazione concessa  a  norma  dei  commi  precedenti  non
produce effetti sulle pene accessorie perpetue.  Decorso  un  termine
non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la  pena  accessoria
perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta)).