Art. 52. 
 
                         Diritto di recesso 
 
  1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il  consumatore
dispone di un periodo  di  quattordici  giorni  per  recedere  da  un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali  commerciali  senza
dover fornire  alcuna  motivazione  e  senza  dover  sostenere  costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,  e  all'articolo
57. 
  ((1-bis. Il periodo di recesso di  quattordici  giorni  di  cui  al
comma 1 e' prolungato a trenta giorni, per i contratti  conclusi  nel
contesto  di  visite  non  richieste  di  un  professionista   presso
l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un
professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere  o  vendere
prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non
si applica ai contratti conclusi nel contesto di  visite  domiciliari
da parte di un professionista, richieste  da  un  consumatore  e  non
organizzate dal medesimo in forma collettiva)). 
  2. ((Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di  recesso  di  cui  al
comma 1 del presente articolo termina dopo quattrodici giorni, o, nei
casi di cui al comma 1-bis, dopo trenta giorni a decorrere:)) 
    a)  nel  caso  dei  contratti  di  servizi,  dal   giorno   della
conclusione del contratto; 
    b) nel caso di  contratti  di  vendita,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: 
      1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore  mediante
un solo ordine e consegnati  separatamente,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene; 
      2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o  pezzi
multipli, dal giorno in cui il consumatore o un  terzo,  diverso  dal
vettore e designato dal consumatore, acquisisce  il  possesso  fisico
dell'ultimo lotto o pezzo; 
      3) nel caso di contratti per  la  consegna  periodica  di  beni
durante un determinato  periodo  di  tempo,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; 
    c) nel caso di  contratti  per  la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su  un  supporto  materiale,  dal  giorno  della
conclusione del contratto. 
  3. Le parti  del  contratto  possono  adempiere  ai  loro  obblighi
contrattuali durante il periodo di recesso.  Tuttavia,  nel  caso  di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali,  il  professionista
non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti  cambiari  che
abbiano una scadenza inferiore a quindici  giorni  dalla  conclusione
del contratto per i contratti  di  servizi  o  dall'acquisizione  del
possesso fisico dei beni per  i  contratti  di  vendita  e  non  puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine. 
  ((3-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis, il professionista non puo'
accettare, a titolo di corrispettivo, effetti  cambiari  che  abbiano
una scadenza  inferiore  a  trentuno  giorni  dalla  conclusione  del
contratto per i contratti di servizi o all'acquisizione del  possesso
fisico dei beni per i contratti di vendita  e  non  puo'  presentarli
allo sconto prima di tale termine.)) 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.