Art. 52.
Diritto di recesso
1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore
dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza
dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo
57.
((1-bis. Il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al
comma 1 e' prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel
contesto di visite non richieste di un professionista presso
l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un
professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere
prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non
si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari
da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non
organizzate dal medesimo in forma collettiva)).
2. ((Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al
comma 1 del presente articolo termina dopo quattrodici giorni, o, nei
casi di cui al comma 1-bis, dopo trenta giorni a decorrere:))
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della
conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante
un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi
multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal
vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dell'ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni
durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della
conclusione del contratto.
3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi
contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista
non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che
abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione
del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del
possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine.
((3-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis, il professionista non puo'
accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano
una scadenza inferiore a trentuno giorni dalla conclusione del
contratto per i contratti di servizi o all'acquisizione del possesso
fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo' presentarli
allo sconto prima di tale termine.))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.