Art. 59.
Eccezioni al diritto di recesso
1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i
contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali e' escluso relativamente a:
((a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del
servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di
pagare, solo se l'esecuzione e' iniziata con il previo consenso
espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perdera' il
proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del
contratto da parte del professionista;))
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a
fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e' in
grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di
recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere
rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere
restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della
salute e sono stati aperti dopo la consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per
loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato
concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la
cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore
effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere
controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto
una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di
lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di
tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di
ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni,
il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di
software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la
consegna;
l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei
contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il
trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di
catering o i servizi riguardanti le attivita' del tempo libero
qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione
specifici;
((o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante
un supporto non materiale se l'esecuzione e' iniziata e, se il
contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora:
1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a
iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;
2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere cosi' il proprio
diritto di recesso;
3) il professionista abbia fornito la conferma conformemente
all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.))
((1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso di cui al comma 1,
lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai contratti conclusi nel
contesto di visite non richieste di un professionista presso
l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un
professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere
prodotti ai consumatori.
1-ter. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore
l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente
richiesto una visita da parte del professionista ai fini
dell'effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde il
diritto di recesso dopo che il servizio e' stato interamente
prestato, purche' l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo
consenso espresso del consumatore medesimo.))
(24)
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.