(Codice Penale-art. 270 bis)
                            Art. 270-bis. 
 
(Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale  o  di
                 eversione dell'ordine democratico). 
 
  Chiunque  promuove,  costituisce,  organizza,  dirige  o   finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza  con
finalita' di terrorismo o di  eversione  dell'ordine  democratico  e'
punito con la reclusione da sette a quindici anni. 
 
  Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la  reclusione
da cinque a dieci anni. 
 
  Ai fini della legge penale,  la  finalita'  di  terrorismo  ricorre
anche quando gli atti di  violenza  sono  rivolti  contro  uno  Stato
estero, un'istituzione e un organismo internazionale. 
 
  Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o  che  ne
costituiscono l'impiego. 
                                                              ((256)) 
 
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AGGIORNAMENTO (256) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che
"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,  270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice  penale  comporta
la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'
coinvolto un minore". 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dal  D.L.  18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17  aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e  3)  che  le  pene
stabilite  per  il  delitto  previsto  dal  presente  articolo   sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.