(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 140)
                              Art. 140. 
          (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia). 
 
  Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o  per
incapacita'  o   rifiuto   delle   persone   indicate   nell'articolo
precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa  del
comune dove la  notificazione  deve  eseguirsi,  affigge  avviso  del
deposito in busta chiusa e sigillata  alla  porta  dell'abitazione  o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e  gliene  da'  notizia
per raccomandata con avviso di ricevimento.((128)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010  n.  3  (in
G.U.  1a  s.s.  20/01/2010  n.  3)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 140 cod. proc.  civ.,  nella  parte  in  cui
prevede che la notifica si perfeziona, per il  destinatario,  con  la
spedizione  della   raccomandata   informativa,   anziche'   con   il
ricevimento della stessa o,  comunque,  decorsi  dieci  giorni  dalla
relativa spedizione.".