Art. 140.
(Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia).
Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per
incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo
precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del
comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del
deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia
per raccomandata con avviso di ricevimento.((128))
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AGGIORNAMENTO (128)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in
G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui
prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la
spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il
ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione.".