(CODICE CIVILE-art. 1696)
                             Art. 1696. 
 
(( (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle  cose
                          trasportate). )) 
 
  ((Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola  secondo  il
prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e  nel  tempo  della
riconsegna. 
 
  Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere  superiore  a  1
euro per ogni  chilogrammo  di  peso  lordo  della  merce  perduta  o
avariata nei trasporti  nazionali  terrestri  e  all'importo  di  cui
all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto
di trasporto internazionale  di  merci  su  strada,  con  Protocollo,
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della  legge
6 dicembre 1960, n. 1621,  nei  trasporti  internazionali  terrestri,
ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni  internazionali  o  dalle
leggi  nazionali  applicabili  per  i  trasporti  aerei,   marittimi,
fluviali  e  ferroviari,  sempre  che  ricorrano  i  presupposti  ivi
previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore. 
 
  Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di  piu'
mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in
quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il  risarcimento
dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore  a  1  euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei
trasporti nazionali e a 3 euro per ogni  chilogrammo  di  peso  lordo
della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. 
 
  Le  disposizioni  dei  commi  primo,  secondo  e  terzo  non   sono
derogabili a favore del vettore se non nei casi e  con  le  modalita'
previsti dalle leggi  speciali  e  dalle  convenzioni  internazionali
applicabili. 
 
  Il   vettore   non   puo'   avvalersi   della   limitazione   della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo  ove  sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria  della  merce  sono  stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli  si  sia  avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali  soggetti  abbiano  agito
nell'esercizio delle loro funzioni)).