(CODICE CIVILE-art. 1742)
                             Art. 1742. 
 
                             (Nozione). 
 
  Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la  conclusione
di contratti in una zona determinata. 
 
  ((Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte  ha
diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto
che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto e' irrinunciabile.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio  1990,  a  decorrere
dal 1° gennaio 1994".