(CODICE CIVILE-art. 1748)
                             Art. 1748. 
 
                    (( (Diritti dell'agente). )) 
 
  ((Per tutti gli affari conclusi durante il  contratto  l'agente  ha
diritto alla provvigione quando l'operazione e'  stata  conclusa  per
effetto del suo intervento. 
 
  La  provvigione  e'  dovuta  anche  per  gli  affari  conclusi  dal
preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito  come
clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o  alla
categoria o gruppo di clienti riservati  all'agente,  salvo  che  sia
diversamente pattuito. 
 
  L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo  la
data di scioglimento del contratto se la  proposta  e'  pervenuta  al
preponente o  all'agente  in  data  antecedente  o  gli  affari  sono
conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento  del
contratto  e  la  conclusione  e'   da   ricondurre   prevalentemente
all'attivita' da lui svolta; in tali casi la  provvigione  e'  dovuta
solo all'agente  precedente,  salvo  che  da  specifiche  circostanze
risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. 
 
  Salvo  che  sia  diversamente  pattuito,  la   provvigione   spetta
all'agente dal momento  e  nella  misura  in  cui  il  preponente  ha
eseguito  o  avrebbe  dovuto  eseguire  la  prestazione  in  base  al
contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al
piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella  misura  in  cui  il
terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il
preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. 
 
  Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in  tutto  o
in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la  parte
ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli
usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'. 
 
  L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo  nella
ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo
e il preponente non avra' esecuzione  per  cause  non  imputabili  al
preponente. E' nullo ogni patto piu' sfavorevole all'agente. 
 
  L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio  1990,  a  decorrere
dal 1° gennaio 1994".