(CODICE CIVILE-art. 151)
                              Art. 151. 
 
                     ((Separazione giudiziale.)) 
 
  ((La separazione puo' essere chiesta quando  si  verificano,  anche
indipendentemente dalla volonta' di uno  o  di  entrambi  i  coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della  convivenza
o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. 
 
  Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le  circostanze  e  ne  sia  richiesto,  a  quale  dei  coniugi   sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo  comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in
G.U. 1a  s.s.  28/12/1968  n.  329)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.