(CODICE CIVILE-art. 158)
                              Art. 158. 
 
                      Separazione consensuale. 
 
  La separazione per il solo consenso  dei  coniugi  non  ha  effetto
senza l'omologazione del giudice. 
 
  Quando l'accordo dei coniugi  relativamente  all'affidamento  e  al
mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di  questi  il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad  essi  le  modificazioni  da
adottare nell'interesse dei figli e, in caso di  inidonea  soluzione,
puo' rifiutare allo stato l'omologazione. 
                                                               ((70)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 186
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 158 del codice civile, nella  parte  in  cui
non  prevede  che  il  decreto  di  omologazione  della   separazione
consensuale  costituisce   titolo   per   l'iscrizione   dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile".