Art. 158.
Separazione consensuale.
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto
senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da
adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione,
puo' rifiutare allo stato l'omologazione.
((70))
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AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 186
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 158 del codice civile, nella parte in cui
non prevede che il decreto di omologazione della separazione
consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile".