(Codice Penale-art. 340)
                              Art. 340. 
 
(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un  servizio  di
                        pubblica necessita') 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari  disposizioni  di
legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un  ufficio
o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' e' punito
con la reclusione fino a un anno. 
 
  ((Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in  essere  nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto  al  pubblico,  si
applica la reclusione fino a due anni.)) 
 
  I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da
uno a cinque anni. 
                                                                 (36) 
 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966.