(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 191)
                              Art. 191. 
                  (Nomina del consulente tecnico). 
 
  Nei  casi  previsti  dagli  articoli  61  e  seguenti  il   giudice
istruttore,  con  ordinanza  ai  sensi  ((dell'articolo  183,  quarto
comma)), o con altra  successiva  ordinanza,  nomina  un  consulente,
formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale  il  consulente  deve
comparire. ((171)) 
 
  Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso  di  grave
necessita' o quando la legge espressamente lo dispone. 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".