Art. 191.
(Nomina del consulente tecnico).
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con ordinanza ai sensi ((dell'articolo 183, quarto
comma)), o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente,
formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve
comparire. ((171))
Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave
necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".