(CODICE CIVILE-art. 2288)
                             Art. 2288. 
 
                      (Esclusione di diritto). 
 
  ((E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale  e'  stata
aperta o al quale  e'  stata  estesa  la  procedura  di  liquidazione
giudiziale o di liquidazione controllata.)) ((311)) ((316)) 
 
  Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti  un  suo
creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione  della  quota  a
norma dell'art. 2270. 
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AGGIORNAMENTO (311) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (316) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.