(CODICE CIVILE-art. 2342)
                             Art. 2342. 
 
                        (( (Conferimenti). )) 
 
  ((Se  nell'atto  costitutivo  non  e'  stabilito  diversamente,  il
conferimento deve farsi in danaro. 
 
  Alla  sottoscrizione  dell'atto  costitutivo  deve  essere  versato
presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti  in
danaro o, nel caso di costituzione  con  atto  unilaterale,  il  loro
intero ammontare. 
 
  Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si  osservano  le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni  corrispondenti  a
tali conferimenti devono essere  integralmente  liberate  al  momento
della sottoscrizione. 
 
  Se viene meno la pluralita' dei soci, i  versamenti  ancora  dovuti
devono essere effettuati entro novanta giorni. 
 
  Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera
o di servizi.))