(Codice Penale-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                             (Ergastolo) 
 
  La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e'  scontata  in  uno  degli
stabilimenti a  cio'  destinati,  con  l'obbligo  del  lavoro  e  con
l'isolamento notturno. 
 
  Il  condannato  all'ergastolo  puo'  essere   ammesso   al   lavoro
all'aperto. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634. 
                                                              ((139)) 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168  (in
G.U. 1ยช s.s.  04/05/1994,  n.  19)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella  parte  in
cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al  minore
imputabile".