(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 210)
                              Art. 210. 
            (Ordine di esibizione alla parte o al terzo). 
 
  Negli stessi limiti entro i quali  puo'  essere  ordinata  a  norma
dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte  o  di
un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte,  puo'  ordinare
all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio  un  documento  o
altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. 
 
  Nell'ordinare  l'esibizione,  il  giudice   da'   i   provvedimenti
opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. 
 
  Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni  caso
anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione. 
 
  Se la parte non adempie senza  giustificato  motivo  all'ordine  di
esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro  500
a euro 3.000 e puo' da questo  comportamento  desumere  argomenti  di
prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. (171) ((173)) 
 
  Se non adempie  il  terzo,  il  giudice  lo  condanna  a  una  pena
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. (171) ((173)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".