(CODICE CIVILE-art. 2361)
                             Art. 2361. 
 
                          (Partecipazioni). 
 
  L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se  prevista
genericamente nello statuto, non e' consentita, se per  la  misura  e
per  l'oggetto  della  partecipazione  ne   risulta   sostanzialmente
modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. 
 
  L'assunzione di partecipazioni in  altre  imprese  comportante  una
responsabilita' illimitata per le obbligazioni  delle  medesime  deve
essere  deliberata  dall'assemblea;  di   tali   partecipazioni   gli
amministratori danno specifica informazione  nella  nota  integrativa
del bilancio ((, indicando la denominazione,  la  sede  legale  e  la
forma giuridica di ciascun soggetto partecipato)). ((315)) 
 
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AGGIORNAMENTO (315) 
  La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4)
che la presente modifica si applica "per la prima volta  al  bilancio
dell'impresa e al bilancio consolidato relativi  al  primo  esercizio
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".