Art. 2361.
(Partecipazioni).
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista
genericamente nello statuto, non e' consentita, se per la misura e
per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente
modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una
responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve
essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli
amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa
del bilancio ((, indicando la denominazione, la sede legale e la
forma giuridica di ciascun soggetto partecipato)). ((315))
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AGGIORNAMENTO (315)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4)
che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio
dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".