(CODICE CIVILE-art. 2379)
                             Art. 2379. 
 
                   (Nullita' delle deliberazioni). 
 
  Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea,  di  mancanza  del
verbale  e   di   impossibilita'   o   illiceita'   dell'oggetto   la
deliberazione puo' essere impugnata da chiunque  vi  abbia  interesse
entro tre anni dalla sua iscrizione o  deposito  nel  registro  delle
imprese, se la deliberazione vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel
libro delle adunanze  dell'assemblea,  se  la  deliberazione  non  e'
soggetta ne' a iscrizione ne' a deposito.  Possono  essere  impugnate
senza limiti di  tempo  le  deliberazioni  che  modificano  l'oggetto
sociale prevedendo attivita' illecite o impossibili. 
 
  Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma  l'invalidita'
puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
 
  Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione  non  si
considera mancante nel caso d'irregolarita'  dell'avviso,  se  questo
proviene  da  un  componente  dell'organo  di  amministrazione  o  di
controllo della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno
diritto di intervenire di essere ((preventivamente)) avvertiti  della
convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera
mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto  ed
e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal  presidente  del
consiglio d'amministrazione o del consiglio  di  sorveglianza  e  dal
segretario o dal notaio. 
 
  Si applicano, in quanto compatibili, il ((settimo e ottavo  comma))
dell'articolo 2377.