(CODICE CIVILE-art. 2380 bis)
                           Art. 2380-bis. 
 
                  (Amministrazione della societa'). 
 
  La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della  disposizione
di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli
amministratori,  i  quali  compiono  le  operazioni  necessarie   per
l'attuazione dell'oggetto sociale. ((L'istituzione degli  assetti  di
cui all'articolo 2086,  secondo  comma,  spetta  esclusivamente  agli
amministratori.)) 
 
  L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche  a  non
soci. 
 
  Quando  l'amministrazione  e'  affidata  a  piu'  persone,   queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. 
 
  Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma  ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea. 
 
  Il consiglio di amministrazione sceglie tra i  suoi  componenti  il
presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.