Art. 2381.
(Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati).
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il
consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinche' adeguate informazioni sulle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di
amministrazione puo' delegare proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o piu' dei
suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e
le eventuali modalita' di esercizio della delega; puo' sempre
impartire direttive agli organi delegati e avocare a se' operazioni
rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute
valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della societa'; quando elaborati, esamina i piani
strategici, industriali e finanziari della societa'; valuta, sulla
base della relazione degli organi delegati, il generale andamento
della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli
2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale, con la periodicita' fissata dallo statuto e in
ogni caso almeno ogni ((sei mesi)), sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonche' sulle operazioni
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla societa' e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun
amministratore puo' chiedere agli organi delegati che in consiglio
siano fornite informazioni relative alla gestione della societa'.