(CODICE CIVILE-art. 2423 bis)
                           Art. 2423-bis. 
 
                (Principi di redazione del bilancio). 
 
  Nella redazione del bilancio devono  essere  osservati  i  seguenti
principi: 
    1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell'attivita'((...)); ((246)) 
    ((1-bis)  la  rilevazione  e  la  presentazione  delle  voci   e'
effettuata  tenendo  conto  della  sostanza  dell'operazione  o   del
contratto)); ((246)) 
    2) si possono indicare esclusivamente gli utili  realizzati  alla
data di chiusura dell'esercizio; 
    3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri  di  competenza
dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data  dell'incasso  o  del
pagamento; 
    4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite  di  competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
    5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole  voci  devono
essere valutati separatamente; 
    6) i criteri di valutazione non possono essere modificati  da  un
esercizio all'altro. 
 
  Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del  comma  precedente
sono  consentite  in  casi  eccezionali.  La  nota  integrativa  deve
motivare la deroga e  indicarne  l'influenza  sulla  rappresentazione
della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria   e   del   risultato
economico. 
 
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AGGIORNAMENTO (246) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che le presenti modifiche si applicano ai  bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.