(CODICE CIVILE-art. 2430)
                             Art. 2430. 
 
                       (( (Riserva legale). )) 
 
  ((Dagli  utili  netti  annuali  deve  essere  dedotta   una   somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una
riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale. 
 
  La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente  se
viene diminuita per qualsiasi ragione. 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.))