(CODICE CIVILE-art. 2469)
                             Art. 2469. 
 
                (Trasferimento delle partecipazioni). 
 
  Le partecipazioni sono liberamente ((trasferibili))  per  atto  tra
vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione
dell'atto costitutivo. 
 
  Qualora  l'atto  costitutivo  preveda   l'intrasferibilita'   delle
partecipazioni o ne  subordini  il  trasferimento  al  gradimento  di
organi sociali, di soci o di  terzi  senza  prevederne  condizioni  e
limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono
il trasferimento a causa di morte, il socio o i  suoi  eredi  possono
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali
casi l'atto costitutivo puo' stabilire un termine,  non  superiore  a
due anni dalla costituzione della  societa'  o  dalla  sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale  il  recesso  non  puo'  essere
esercitato.