(CODICE CIVILE-art. 2471)
                             Art. 2471. 
 
               (Espropriazione della partecipazione). 
 
  La  partecipazione  puo'  formare  oggetto  di  espropriazione.  Il
pignoramento si esegue mediante  notificazione  al  debitore  e  alla
societa'  e  successiva  iscrizione  nel  registro   delle   imprese.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)). 
 
  L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione
deve essere notificata alla societa' a cura del creditore. 
 
  Se  la  partecipazione  non  e'  liberamente  trasferibile   e   il
creditore, il debitore e la societa' non si accordano  sulla  vendita
della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e'
priva di effetto  se,  entro  dieci  giorni  dall'aggiudicazione,  la
societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. 
 
  Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso  di
fallimento di un socio.