Art. 196. (( (Minaccia o ingiuria a un inferiore).)) ((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore. La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni)). ------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".