(Codice penale militare di pace - art. 196)
                              Art. 196. 
 
             (( (Minaccia o ingiuria a un inferiore).)) 
 
  ((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad  un  inferiore  in
sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a  tre
anni. 
 
  Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di  un
inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare  fino
a due anni. 
 
  Le stesse pene si  applicano  al  militare  che  commette  i  fatti
indicati nei commi  precedenti  mediante  comunicazione  telegrafica,
telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni  o  con
qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore. 
 
  La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o  se  ricorre  alcuna
delle circostanze indicate nel  primo  comma  dell'articolo  339  del
codice penale. 
 
  Se ricorre alcuna delle  circostanze  indicate  nel  secondo  comma
dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a
quindici anni)). 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102  (in
G.U. 1a  s.s.  10/4/1985,  n.  85)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 196,  terzo  comma,  c.p.m.p.  limitatamente
alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".