Art. 116
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi ((, nonche' per la tutela del
diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi
di trasparenza)) il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla
conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del
silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la
proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta
giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e'
connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con
istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e'
assegnato il ricorso principale, previa notificazione
all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e'
decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero
con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un
proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione ((e, ove previsto,
la pubblicazione)) dei documenti richiesti, entro un termine non
superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le
relative modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai giudizi di impugnazione.